Software di Gestione dei Rifiuti
Rifiuti in Cloud è il software per la digitalizzazione dei rifiuti aziendali
che ottimizza la gestione di
Formulari, Registri Carico Scarico
M.U.D. 2022, controllo Giacenze, Registro Elettronico dei Rifiuti R.E.N.T.Ri
COMPLETO
un software semplice e completo che ti permette di gestire in modo rapido e sicuro tutte le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti aziendaliFACILE
facile e intuitivo, pensato per essere operativi da subito, non richiede nessuna installazione e utilizza Datacenter certificati TIER 4AGGIORNATO
viene continuamente aggiornato dai professionisti delle normative sui rifiuti aziendali ed è già predisposto per il Registro Elettronico Rifiuti4,8
914 utenti votanti al 23 Febbraio 2022
( valutazione da 1 a 5 )
Rifiuti in Cloud è un software semplice e completo che permette di gestire in modo rapido e sicuro tutte le operazioni sui rifiuti aziendali, nel pieno rispetto degli obblighi di legge e delle normative vigenti. La gestione dei Registri di carico e scarico, la compilazione dei Formulari, il MUD 2022, ma anche strumenti di analisi e controllo in tempo reale per avere le giacenze, le scadenze e le autorizzazioni sempre sotto controllo.
Multisede e Multiazienda
Progettato per le piccole e grandi aziende, è molto utilizzato anche dai consulenti ambientali e professionisti RSPP HSE QHSE, che possono lavorare con un unico profilo su tutto il loro parco clienti.
Il singolo cliente avrà sempre a disposizione un accesso riservato per consultare tutti i dati in autonomia. Uno strumento semplice e pratico per migliorare l'operatività delle aziende grazie alla supervisione del consulente.
Funzionalità
Presenza nel data base di tabelle di base pre-caricate (elenco rifiuti CER, elenco Comuni, attività economiche Istat)
Gestione delle schede descrittive dei rifiuti con parametrizzazione di sottocodici o categorie merceologiche
Gestione delle anagrafiche Soggetti di Movimentazione: Produttori/Impianti di produzione, Trasportatori
Destinatari/Impianti di destinazione rifiuti, Intermediari
Registrazioni delle movimentazioni con possibilità di costituire causali di generazione automatica dei movimenti
Stampa dei formulari identificativi per il trasporto e di ogni altro documento necessario ai trasferimenti di materiali
Stampa dei registri di carico e scarico
Produzione e stampa del M.U.D. anche nel formato elettronico tracciato multirecord
Analisi statistiche e di massa delle movimentazioni
R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Controlli integrati
Registri con riferimento automatico ai movimenti di carico
Formulari di Identificazione Rifiuti con controllo e scadenzario della riconsegna quarta copia
Controllo e scadenziario delle autorizzazioni dei soggetti della catena di smaltimento; reperimento automatico delle autorizzazioni
MUD: produzione del File Dichiarazione con il tracciato multirecord per l’invio telematico
Template dei movimenti ricorrenti
Stampe statistiche parametrizzabili e definibili dall’utente
Controllo in tempo reale delle giacenze e funzioni di “pareggio” giacenza in base alle quantità scaricate
Gestione scadenziario analisi produttore
Facile da usare
Una suite completa per la gestione dei rifiuti capace di rispondere appieno alle performance richieste dalla Digital Transformation grazie alla capacità di "semplificare" e "velocizzare" le delicate attività svolte quotidianamente da chi è impegnato in questo settore.
Facilmente integrabile con qualsiasi sistema esterno, può accedere a qualunque tipo di dato attraverso porte applicative.
Prezzo? meno di un caffè al giorno
Artigiani. Officine. Laboratori. Aziende agricole.
Piccoli e grandi impianti industriali.
Piattaforme commerciali e logistiche.
Commercio al dettaglio. Grande distribuzione.
Cantieri edili.
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il software è già pronto per i formulari vidimati Vi.Vi.Fir
e per il Registro Elettronico dei Rifiuti R.E.N.T.Ri
Formulario Rifiuti
Il FIR - Formulario di identificazione dei rifiuti - è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. Anche il formulario è soggetto alla vidimazione, che può essere effettuata nella Camera di commercio territorialmente competente o presso l'Agenzia delle entrate.
Il FIR con il Registro Carico Scarico e con il MUD permettono di registrare, tracciare e controllare il processo della produzione dei rifiuti aziendali.
L’obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un'azienda. Il formulario sostituisce tutti i documenti previsti per il trasporto di rifiuti, tranne la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose previste dalla normativa ADR. Le disposizioni del FIR non si applicano invece per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario.
Il Formulario Rifiuti deve essere redatto in 4 esemplari, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore. I FIR devono essere annotati sul registro IVA acquisti. Va indicata la data in cui il formulario viene emesso, e deve comunque essere sempre una data pari o successiva alla data di produzione del rifiuto.
4 copie per il Formulario Buffetti
Ogni formulario è composto da quattro copie a ricalco che devono essere tutte datate e firmate dal produttore/detentore e controfirmate dal trasportatore.
La quarta copia con il peso verificato a destino e la firma del destinatario certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto.
La quarta copia deve essere restituita al produttore entro 90 giorni.
2 copie per il Formulario Vi.Vi.Fir
Dal 2021 il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) permette di creare e vidimare autonomamente il formulario rifiuti, senza alcun costo.
Questo sistema produce un comodo formulario PDF in formato A4 in sole due copie : una per il produttore e una per il destinatario.
La seconda copia deve essere restituita al produttore entro 90 giorni.
Formulario Rifiuti in Edilizia
Anche per i cantieri edili, il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione. Il trasporto può essere effettuato in conto proprio oppure in conto di terzi solo da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Non esiste l’obbligo di tenuta dei registri di carico scarico per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo.
Formulario spurghi e manutenzione fognaria
Entrerà in vigore a partire dal prossimo 30 aprile 2022 il nuovo formulario unico di identificazione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie pubbliche e private, comprese le fosse settiche e i bagni mobili.
Il formulario unico sarà utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia, fino al raggruppamento temporaneo oppure fino all'impianto autorizzato al trattamento.
Il formulario verrà prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale. » GUARDA IL NUOVO FORMULARIO SPURGHI
consigli e suggerimenti
Come compilare correttamente il Formulario Rifiuti
» Scrivi sempre il CODICE FISCALE dei vari soggetti e non la PARTIVA IVA
» Controlla tutte le autorizzazioni e la loro validità
» Utilizzare aziende e soggetti con autorizzati non valide o scadute, comporta sanzioni per il produttore
» La scelta del CODICE CER del rifiuto è sempre una responsabilità del produttore
» La modalità di recupero o smaltimento deve essere presente nell'autorizzazione del destinatario
» Controlla che le targhe dei veicoli siano presenti sulle autorizzazioni del trasportatore
» I formulari si possono correggere solo prima della partenza, a ricalco su tutte le 4 copie
Vidimazione del Formulario Rifiuti
Prima del suo utilizzo, il formulario a ricalco va numerato e vidimato dalla Camera di Commercio competente o dall'Agenzia delle Entrate (D.lgs. 152/2006 art. 193).
La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei formulari è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il formulario.
La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun onere.
Le copie dei formulari devono essere conservate per tre anni.
Le quattro copie del Formulario Buffetti
Ogni formulario è composto da quattro copie a ricalco che devono essere tutte datate e firmate dal produttore/detentore e controfirmate dal trasportatore.
La quarta copia con il peso verificato a destino e la firma del destinatario certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto.
La quarta copia deve essere restituita al produttore entro 90 giorni.
Le due copie del Formulario Vi.Vi.Fir
Dal 2021 il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) permette di creare e vidimare autonomamente il formulario rifiuti, senza alcun costo.
Questo sistema produce un comodo formulario PDF in formato A4 in sole due copie : una per il produttore e una per il destinatario.
Come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti
Eseguire un trasporto con un FIR non vidimato equivale a trasportare rifiuti senza FIR.
Se si utilizza un formulario tradizionale in quattro fogli - Buffetti autoricalcante prenumerato - l'intero blocco formulari deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente o dall'Agenzia delle Entrate.
Il formulario Vi.Vi.Fir invece può essere vidimato singolarmente, come potete vedere nel video pubblicato in questa pagina.
VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE SEZIONI DEL FORMULARIO :
1 - PRODUTTORE O DETENTORE
La prima sezione identifica chi ha prodotto il rifiuto o chi ne detiene il possesso. Vanno pertanto indicati i dati della ragione sociale, nel caso di aziende, oppure il nome e cognome in caso di privato.
Si indica inoltre l'indirizzo del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti o dove sono detenuti.
Nel caso di aziende, la cui sede legale non coincide con la sede ove sono stati prodotti i rifiuti, è necessario indicare i dati della unità locale o del cantiere temporaneo in cui è avvenuta la produzione dei rifiuti.
Si completa lo schema indicando il Codice Fiscale della società o del privato che ha prodotto o che detiene i rifiuti indicati nel documento.
Il numero di autorizzazione e la relativa data di inizio validità, sono obbligatori solo per le imprese dotate di autorizzazione per la gestione o produzione di rifiuti.
2 - DESTINATARIO
La seconda sezione identifica l'azienda che riceverà i rifiuti oggetto del trasporto. Sarà pertanto necessario indicare la ragione sociale del destinatario, indicando anche in questo caso, l’unità locale ove verranno conferiti i rifiuti, nel caso il destinatario abbia la sede legale diversa dall’unità locale. Il codice fiscale, e il numero di autorizzazione rilasciato dagli enti preposti, corredato dalla data d’inizio validità della stessa.
3 - TRASPORTATORE
Indicare la ragione sociale dell’impresa autorizzata ad eseguire il trasporto di rifiuti, indicando la sede legale, ed il numero di autorizzazione al trasporto rifiuti, con la data di inizio validità, rilasciata da una delle sezioni regionali o provinciali (per le provincie autonome di Trento e Bolzano), e della data d’inizio validità.
ANNOTAZIONI
Questo campo è dedicato ad eventuali annotazioni di uno dei tre attori della filiera dei rifiuti: Es. (motivazioni di mancato conferimento entro la data d’inizio trasporto del carico, etc…);
In questa parte del documento vengono riportati anche i dati di eventuali soggetti coinvolti nel trasporto, come gli intermediari o altri trasportatori oltre a quello indicato nella sezione 3.
4 - CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione/Descrizione del rifiuto: Indicare la descrizione del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
Codice del Rifiuto: Indicare il codice CER EER del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
Stato Fisico: barrare una delle quattro opzioni relative allo stato fisico del rifiuto: 1) Solido polverulento; 2) Solido non polverulento; 3) Fangoso palabile; 4) Liquido;
Caratteristiche di pericolo: Indicare i nuovi codici di pericolo HP, come dal rapporto analitico redatto da un laboratorio chimico, che ha condotto i test necessari per verificare la tipologia di pericolosità del rifiuto;
N. Colli/Contenitori: Indicare in quanti colli o contenitori è contenuto il rifiuto relativo al carico oggetto del trasporto per il formulario che si sta compilando;
5 - DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
Barrare una delle due opzioni “Recupero” o “Smaltimento”, in funzione dell’attività che verrà svolta dal destinatario, una volta che avrà ricevuto tale rifiuto. Indicare inoltre il codice relativo al tipo di operazione che verrà svolta dal destinatario, da R1 a R13 per il recupero, e da D1 a D15 per lo smaltimento;
Caratteristiche chimico-fisiche: Va indicato solo in caso di conferimento presso una discarica, per cui il produttore deve chiarire e dimostrare che il rifiuto sia dotato delle caratteristiche necessarie per l’ammissibilità nella corrispondente categoria. È possibile allegare il certificato analitico ove tali caratteristiche siano indicate.
6 - QUANTITA'
In caso il produttore sia dotato di un sistema di pesatura regolarmente verificato, potrà indicare i tre pesi (Lordo, Tara e Netto, quest’ultimo in Kg. o Litri in funzione dello stato fisico del rifiuto), restando fermo il fatto che è il destinatario che determinerà in ultimo il peso effettivo del carico.
In alternativa qualora il produttore non sia dotato di sistema di pesatura, dovrà essere indicato un peso presunto che sia però quanto più reale per quanto stimato, e barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”.
7 - PERCORSO
Indicare eventuali variazioni del percorso, nel caso venga seguita un tragitto diverso da quello più breve per trasportare il rifiuto dal luogo d’origine al destinatario.
8 - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID
Indicare se il trasporto occorre in uno dei due casi, relativo al trasporto di merci pericolose;
9 - FIRME
La firma è obbligatoria per il produttore del rifiuto, e per il trasportatore, che convalidano la correttezza dei dati inseriti sul formulario, assumendosene le conseguenti responsabilità;
10 - MODALITA' E MEZZI DI TRASPORTO
Specificare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente del mezzo, la data e l’orario dell’inizio del trasporto. Queste due ultime informazioni confermeranno la validità del percorso più breve adottato;
11 - RISERVATO AL DESTINATARIO
Produttore e Trasportatore non devono scrivere nulla su nessuna delle copie. Considerando che la prima copia del formulario, rimane al Produttore quando affida il carico al Trasportatore, il Destinatario alla ricezione del carico, dovrà dichiarare sulla seconda pagina a ricalco sulle successive due pagine, una delle possibili opzioni:
- Accettato per intero (in caso il carico venga accettato nella sua totalità)
- Accettato per le seguenti quantità (ad esempio per carichi non completamente conformi, dove il Destinatario riconsegna al Trasportatore parte del carico non accettata)
- Respinto per le seguenti motivazioni (indicare il motivo del respingimento del carico).
Sempre a cura del Destinatario è indicare il quantitativo di rifiuto accettato, indicando l’unità di misura in Kg. o Litri.
Completa la dichiarazione indicando la data e l’ora di ricezione del carico, che conferma quindi la fine del trasporto, e appone la propria firma a conferma di quanto dichiarato.
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e per il Registro Elettronico dei Rifiuti R.E.N.T.Ri
Registro Carico e Scarico Rifiuti
Il registro di carico/scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; vi sono annotati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. Quando di parla di carico si intende quando un rifiuto viene prodotto, quando un’azienda si “carica” di un qualsiasi rifiuto e per movimenti di scarico quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore e quindi quando esce dalla ditta di produzione. I movimenti di carico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. Il registro di carico/scarico prima del suo utilizzo deve essere vidimato alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale del produttore dei rifiuti
SOGGETTI OBBLIGATI
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
derivanti da lavorazioni industriali e artigianali
derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
SOGGETTI ESONERATI
- Per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari non superiore a 8.000 euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8;
- Enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole e agro industriali, attività da demolizione, costruzione e scavo, attività commerciali, di servizio, da attività sanitarie.
CONSERVAZIONE
I registri sono tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione.
I registri integrati con i FIR relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.
REGISTRAZIONE
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali
» entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto
» entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali a rischio infettivo (CER 180103 e 180202)
» entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto a rischio infettivo
» entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto a rischio infettivo.
MUD 2022
Scade il 21 maggio 2022 il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, con riferimento al 2021.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
Oltre quattrocentomila unità locali di imprese e enti produttori di rifiuti speciali e tutti gli operatori del settore della gestione dei rifiuti sono tenuti a inviare entro il 21 Maggio 2022 il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) alle Camere di Commercio.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Invece sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume annuo non superiore a € 8.000, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
MUD Novità 2022
Le principali novità sono:
-- Inserimento di una nuova "Scheda riciclaggio";
-- Compilazione del modulo RT-NON PUB per i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti urbani di cui all'allegato Lquater alla parte IV del Dlgs 152/06 se raccolti presso utenze non domestiche di cui all'allegato Lquinquies.
ATTENZIONE
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione della dichiarazione.
Chi, durante l’anno 2021, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
MUD automatico Rifiuti in Cloud
La compilazione del MUD è un semplice pulsante del software Rifiuti in Cloud.
Tutto è immediato: la dichiarazione si scarica in pochi secondi, con un solo click, già pronta per essere inviata al MUD Telematico.
Rifiuti in Cloud è pensato anche per RSPP HSE QHSE, i professionisti dell'ambiente che con questo agile strumento, possono gestire con un unico pannello moltissimi produttori e trasportatori.
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Codici CER - EER Elenco Europeo Rifiuti
Il catalogo europeo dei rifiuti è l'elenco dei codici di classificazione dei rifiuti (Codice Europeo del Rifiuto, CER)
i codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati con un asterisco “*” dopo le cifre (es. 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). La pericolosità di un rifiuto è determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l’eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione, l’etichettatura l’imballaggio delle sostanze pericolose
Per tutti gli utenti di queste pagine, ecco un semplice ed utile strumento di ricerca per codice CER o descrizione delle tipologie di rifiuti
più in basso l'elenco completo delle categorie di rifiuti ed un pulsante per accedere all'elenco competo dei codici CER
Ricerca Codici CER
digita alcune lettere del rifiuto che vuoi cercare oppure parte del codice
Macro Categorie Codici CER
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2021
CODICE | CATEGORIA |
01 00 00 | Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali |
02 00 00 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti |
03 00 00 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone |
04 00 00 | Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile |
05 00 00 | Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
06 00 00 | Rifiuti dei processi chimici inorganici |
07 00 00 | Rifiuti dei processi chimici organici |
08 00 00 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa |
09 00 00 | Rifiuti dell'industria fotografica |
10 00 00 | Rifiuti prodotti da processi termici |
11 00 00 | Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa |
12 00 00 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
13 00 00 | Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) |
14 00 00 | Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) |
15 00 00 | Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) |
16 00 00 | Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco |
17 00 00 | Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) |
18 00 00 | Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) |
19 00 00 | Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale |
20 00 00 | Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata |