Registro Carico e Scarico Rifiuti

Il registro carico scarico rifiuti è il documento principale
per dimostrare la corretta gestione dei rifiuti.



Il registro di carico/scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; vi sono annotati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. Quando si parla di carico si intende quando un rifiuto viene prodotto, quando un’azienda si “carica” di un qualsiasi rifiuto e per movimenti di scarico quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore e quindi quando esce dalla ditta di produzione. I movimenti di carico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. Il registro di carico/scarico prima del suo utilizzo deve essere vidimato alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale del produttore dei rifiuti

SOGGETTI OBBLIGATI
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
        derivanti da lavorazioni industriali e artigianali
        derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
        fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
        e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

SOGGETTI ESONERATI
- Per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari non superiore a 8.000 euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8;
- Enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole e agro industriali, attività da demolizione, costruzione e scavo, attività commerciali, di servizio, da attività sanitarie.

CONSERVAZIONE
I registri sono tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione.
I registri integrati con i FIR relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.

REGISTRAZIONE
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali
    » entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto
    » entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali a rischio infettivo (CER 180103 e 180202)
    » entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto a rischio infettivo
    » entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto a rischio infettivo.

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